MILANO BICOCCA | Università svelate: testimonianze foto e video

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Resoconto del 17 maggio 2018

Dopo l’approvazione all’unanimità del verbale della seduta precedente, il Presidente passa alle comunicazioni, riferendo che in seguito all’ultima Assemblea sono pervenute diverse disponibilità da parte dei Rettori ad aderire al gruppo di lavoro CRUI sui finanziamenti. A tale riguardo la Giunta si è dichiarata d’accordo nell’affidare al Rettore Gaudio il coordinamento del suddetto gruppo di lavoro.

Situazione legislativa e provvedimenti in corso - Con riferimento ai corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale, l’Assemblea ritiene opportuno inviare al MIUR la seguente lettera:
Nell’anno accademico 2018/19 saranno attivati, all’esito positivo delle procedure di accreditamento iniziale attualmente in corso, i nuovi corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale previsti dal combinato disposto dei DDMM 987/2016 e 935/2017. Tali nuovi corsi di studio sono stati progettati nell’ambito delle classi di laurea esistenti ai sensi dei DDMM 16 marzo 2007. Considerata la diversa natura e i diversi obiettivi formativi dei nuovi corsi di laurea rispetto a quelli esistenti nell’ambito delle stesse classi di laurea, si ritiene indispensabile ed urgente l’individuazione di nuove e più specifiche classi di laurea che garantiscano l’innovatività e la specificità di questi percorsi formativi ad orientamento professionale. Tali nuove classi di laurea dovrebbero anche possedere carattere abilitante, al pari delle attuali classi di laurea delle professioni sanitarie, al fine di consentire il rilascio, al termine del corso di studio, di un titolo di studio abilitante con pronta spendibilità nel contesto lavorativo.
Si ravvisa, inoltre, la necessità di un intervento normativo al fine di consentire la prosecuzione di questa sperimentazione anche nell’anno accademico 2019/2020, considerato che il DM 987/2016, così come modificato dal DM 60/2017, consente l’istituzione ed attivazione di questi percorsi formativi solo ed esclusivamente nell’anno accademico 2018/19
.”

In relazione alla scadenza per la compilazione SUA-CdS a.a. 2018/19, l’Assemblea ritiene opportuno richiedere al MIUR un posticipo della scadenza prevista al prossimo 1° giugno (DD n. 952 del 4 dicembre 2017) per la compilazione della SUA-CdS ai fini dell’attivazione dei corsi di studio per il prossimo anno accademico 2018/19. La motivazione è legata al ritardo accumulatosi nella compilazione dei vari quadri della SUA-CdS per l’onerosità degli adempimenti richiesti e la necessità di approvare quanto richiesto sia nelle Strutture didattiche di riferimento dei singoli corsi di studio sia negli Organi di governo delle Università. Si ritiene, pertanto, che il posticipo di dieci giorni della scadenza prevista possa consentire alle Università di completare quanto richiesto dalla SUA-CdS per il prossimo anno accademico.
Con riferimento alla richiesta di informazioni riguardanti l’analisi ex post dei requisiti di docenza, l’Assemblea ritiene opportuno inviare al MIUR la seguente lettera:
Nella precedente Assemblea della CRUI è emersa l’opportunità di rendere noti i risultati dell’analisi complessiva dei requisiti di docenza, effettuata ex post durante il mese di marzo 2018, e relativi alla sostenibilità dei corsi di studio attivati nell’anno accademico 2017/18.
La messa a disposizione dei dati relativi all’analisi ex post effettuata in tutti gli Atenei rende infatti possibile una riflessione complessiva sulla sostenibilità dell’attuale offerta formativa anche al fine di assicurare adeguati standard qualitativi dei corsi di studio.
Si invita, pertanto, codesto Ministero a rendere disponibili i suddetti dati nelle modalità che potranno essere opportunamente concordate con la CRUI
.”

Relativamente al percorso per educatore professionale socio-pedagogico, l’Assemblea sottolinea che il comma 597 dell’art.1 della L. 205/2017 prevede modalità transitorie per l’attribuzione della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico a chi risulti in possesso di specifici requisiti riportati nello stesso comma, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 CFU nelle discipline di cui al comma 593. Tale ultimo comma, però, non riporta alcuna disciplina da inserire nel percorso formativo dei 60 CFU.
Stante la necessità di avviare quanto prima questo percorso formativo, è opportuno che la definizione delle attività formative cui dovranno essere complessivamente attribuiti 60 CFU emerga da una riflessione condivisa e condotta all’interno della CRUI al fine di assicurare piena coerenza con gli obiettivi formativi previsti, garantire la qualità del percorso stesso e in piena sintonia con quanto il MIUR vorrà indicare anche all’interno del già costituito Tavolo tecnico per la formazione dell’Educatore. A questo fine si invitano i Rettori ad attendere una definizione condivisa del percorso formativo prima di avviare i corsi intensivi nei rispettivi Atenei.

Regolamento per la Protezione dei Dati Personali - Interviene alla seduta la Prof.ssa Licia Califano, componente dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, la quale illustra all’Assemblea i principali adempimenti che le università dovranno adottare a seguito della prossima entrata in vigore del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.

Varie, eventuali e sopraggiunte - Con riferimento alla recente emanazione da parte della Ministra Fedeli dell’atto di indirizzo avente ad oggetto l’aggiornamento 2017 al piano nazionale anticorruzione–sezione università, approvato con delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, l’Assemblea ritiene opportuno costituire un apposito gruppo di lavoro – coordinato dal Rettore Morzenti Pellegrini – che si occupi della predisposizione delle relative linee guida.
 

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Resoconto del 19 aprile 2018

Dopo l’approvazione all’unanimità del verbale della seduta precedente, il Presidente passa alle comunicazioni, riferendo che, in seguito a quanto discusso nell’ultima Assemblea relativamente al modello di finanziamento del sistema universitario, è opportuno costituire un apposito gruppo di lavoro su questa tema, invitando i Rettori a manifestare nelle prossime settimane il proprio interesse ad aderirvi.

Situazione legislativa e provvedimenti in corso - Con riferimento all’apertura della Banca dati offerta formativa delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria a.a. 2017/2018, l’Assemblea approva la seguente mozione da inviare al MIUR:
La Conferenza dei Rettori delle Università italiane, presa visione della nota del MIUR Dipartimento per la Formazione superiore e per la Ricerca – Ufficio VII Scuole di specializzazione, di cui all’oggetto, tenuto conto della necessità di anticipare, rispetto allo scorso anno accademico l’effettuazione delle prove di ammissione alle Scuole di Specializzazione, tenuto conto dei tempi ristretti che la nota assegna per la riapertura della Banca dati sull’offerta formativa, tenuto altresì conto della complessità delle procedure necessarie e della concomitanza con altre importanti scadenze accademiche, preso atto delle perplessità e criticità fatte presenti da numerosi Atenei,
chiede alla Direzione Generale per lo Studente, lo Sviluppo e l’Internazionalizzazione della Formazione superiore:
1. di prolungare l’apertura della Banca dati per almeno due ulteriori settimane, al fine di consentire agli Atenei l’immissione dei dati richiesti;
2. di voler chiarire la effettiva durata del periodo di adeguamento per le Scuole accreditate in via provvisoria a mente del D.M. 402/2017, stabilito “fino alle fine dell’anno 2017/2018 delle Scuole (compreso)”, che questa Conferenza intende fino al dicembre 2019 incluso;
3. di voler chiarire che tale termine di adeguamento sia a valere anche per le Scuole già accreditate per le quali si sia reso successivamente necessario procedere ad adeguamenti
La CRUI, infine, raccomanda agli Atenei interessati di voler utilizzare questo periodo di riapertura della Banca dati unicamente per le finalità indicate nella nota ministeriale in oggetto
.”

Intervento del Presidente dell’ANVUR, Prof. Paolo Miccoli - Interviene alla seduta il nuovo Presidente dell’ANVUR, Prof. Paolo Miccoli, il quale illustra all’Assemblea le principali linee di indirizzo che saranno seguite dall’ANVUR sotto la sua Presidenza.
Varie, eventuali e sopraggiunte - Il Rettore Rugge ricorda che durante le due ultime Assemblee della CRUI si è convenuto che la Conferenza dia vita a una sua unità per la promozione all’estero del sistema della formazione superiore italiana: l’unità CRUI-International.
Questa organizzazione e il suo assetto sono intesi come preparatori dell’Agenzia più volte preconizzata nei documenti strategici sia del MAECI che della CRUI stessa. Si ritiene infatti che sia urgente costituire un soggetto inclusivo di MAECI, MIUR, CRUI e altre istituzioni che promuova adeguatamente il sistema della formazione superiore e della ricerca italiana.

Per dare concretezza a questa idea, la Giunta ha ritenuto opportuno istituire un Gruppo di lavoro composto dai Rettori o dai loro prorettori delle seguenti università: Bari, Bologna, Calabria, Trento, Firenze, Macerata, Napoli Orientale, Palermo, Pavia, Roma Tre, Salerno, Sassari, Torino, Venezia.

Per quanto riguarda invece i rapporti tra CRUI e UUK, la Giunta ha ritenuto opportuno coinvolgere le seguenti università: Bologna, Milano, Napoli “Federico II”, Padova, Roma La Sapienza, Torino.

Come illustrato in un appunto predisposto dal Rettore Uricchio distribuito all’Assemblea, a partire dal 25 maggio 2018 avrà applicazione il Regolamento europeo n.2016/679 avente ad oggetto la Protezione dei Dati (GDPR, General Data Protection Regulation) con il quale l'Unione Europea ha inteso rafforzare e rendere più omogenea la protezione dei dati personali di cittadini e residenti nell'Unione Europea, sia all'in-terno che all'esterno dei suoi confini.

Anche le Università sono destinatarie della normativa europea e pertanto devono provvedere a individuare e formare figure professionali incaricate della responsabilità dei dati personali e degli altri soggetti inseriti nella stessa organizzazione chiamati a trattare e organizzare i dati. È di tutta evidenza che resta ferma l'autonomia organizzativa e normativa delle istituzioni, come le Università, che ne sono dotate ma allo stesso tempo queste dovranno dotarsi di propri regolamenti e provvedere a definire responsabilità e modalità di accesso e protezione dei dati.
L’Assemblea ritiene pertanto necessario che la CRUI avvii una riflessione sul tema e definire forme di collaborazione istituzionale con l'Autorità garante della protezione dei dati e con gli enti anche consortili che operano nella gestione dei dati (Cineca, ad esempio), oltre che definire percorsi formativi idonei.
 

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Resoconto del 22 marzo 2018

Dopo l’approvazione all’unanimità del verbale della seduta precedente, il Presidente passa alle comunicazioni, riferendo che al termine dell’Assemblea odierna si terrà la presentazione del libro “Salvare l’università italiana”, alla presenza degli autori.

Situazione legislativa e provvedimenti in corso - Con riferimento alle Scuole di Specializzazione dell’Area Sanitaria, l’Assemblea ritiene opportuno sottoporre all’attenzione del MIUR le seguenti osservazioni:
“1. Costituzione del corpo docente delle SdS

Il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 (D.I. 68/2015), pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU) il 3.6.2015, prevede, all’art. 4, co. 2, che il corpo docente delle Scuole di Specializzazione (SdS) debba comprendere almeno due professori di ruolo nel settore scienti-fico disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola stessa.
L’Art. 6, co. 3, del suddetto D.I. 68/2015 dispone, in via transitoria, per non più di 3 anni, che il corpo docente possa comprendere un solo Professore di Ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola.
Considerato che la decorrenza dell’obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti è fissata dall’art. 10 delle “Disposizioni sulla legge in genera-le” del Cod. Civ. e dall’art. 73, co. 3, Cost., al 15° giorno successivo a quello della pubblicazione dell’atto nella GU, [salvo che non sia altri-menti disposto], il periodo transitorio dei 3 anni, per il quale è ammessa la presenza di un solo Docente, decorerebbe, quindi, dal 18.06.2015 fino al giorno 17.06.2018.
Tuttavia, l’art.3, co. 3, ult. p., del D.I. 68/2015, prevede che “con successivo e specifico decreto verranno identificati i requisiti e gli standard per ogni tipologia di scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell’attivazione della Scuola”.
In forza di quest’ultima disposizione è stato emanato il Decreto Inter-ministeriale 13.06.2017, n. 402 (D.I.402/2017), pubblicato in GU il 14.07.2017 il quale all’art. 8, co. 2, dispone che “[……] l’Osservatorio nazionale, in alternativa all'immediata proposta di diniego di accredita-mento, potrà concedere sino a un massimo di due anni per consentire l’adeguamento agli standard, ai requisiti minimi di idoneità e agli indica-tori di performance richiesti dal presente decreto. Nelle more dell'adeguamento potrà essere concesso un accreditamento provvisorio, [………]”.
L’Allegato 2 del D.I. 402/2017 conferma che i requisiti di docenza rientrano fra i requisiti minimi di idoneità, valutati dall’Osservatorio Nazionale ai fin dell’accreditamento delle SdS.
Ai sensi del citato art. 8 D.I. 402/2017, con Decreti della “Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio VII”, tutte le Scuole di specializzazione hanno ricevuto l’accreditamento definitivo e/o provvisorio ovvero diniego di accreditamento, a decorrere dalla data di protocollazione dei decreti stessi.
Per i casi di accreditamento provvisorio, da tale data, decorrono i due anni per consentire l’adeguamento agli “standard, ai requisiti minimi di idoneità e agli indicatori di performance”, tra cui i requisiti di docenza.
Pertanto, il periodo transitorio di cui al D.I. 68/2015 (18.06.2015 – 17.06 2018) è da intendersi superato e prorogato dai Decreti di accreditamento e dai 2 anni ivi concessi ai fini dell’adeguamento, in considerazione che tale termine è posto sulla base del D.I. 402/2017, successivo e del medesimo rango del D.I. 68/2015, sulla base del principio secondo il quale la fonte successiva nel tempo prevale su quella precedente (art. 15 delle "Disposizioni sulla legge in generale" del Cod. Civ.).
2.Costituzione del corpo docente delle SdS aggregate
A norma del art. 3, co. 7, del D.I. 68/2015, “Le Scuole di Specializza-zione possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altre Facoltà/Scuole di Medicina/Strutture di raccordo universitarie comunque denominate di altre Università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione. La sede amministrativa della Scuola è la sede presso cui la Scuola è attivata; presso tale sede devono essere presenti le risorse finanziarie, strutturali e di personale docente occorrenti al funzionamento della scuola stessa, anche per i fini di cui all'art. 3, comma 10, del D.M. n. 270/2004. Le altre sedi universitarie appartengono alla rete formativa di cui ai precedenti commi del presente articolo”.
L’interpretazione letterale e restrittiva di detta disposizione comporterebbe che la sede amministrativa abbia già tutti i requisiti per la sostenibilità della SdS e che le Università aggregate siano ridotte, in subordinazione, a mero ruolo di unità di rete formativa.
La disposizione, tuttavia, si può interpretare, in via estensiva, nel solco della ratio della disposizione stessa, individuata nella proposizione di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente delle SdS in collaborazione.
La ratio così individuata trova attuazione negli accordi di collaborazione tra le Università, che, in virtù delle caratteristiche proprie di tali tipi di accordi, congiuntamente e nel comune interesse, istituiscono la SdS, nominandone una sede amministrativa.
Ciò è confermato dalla nota del Direttore Generale della ”Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio VII” del 5 luglio 2017, n. 19071, che all’ultimo paragrafo prevede che “Eventuali accordi finalizzati alla istituzione e attivazione di Scuole in collaborazione tra più Atenei devono, pertanto, essere raggiunti dagli Atenei stessi preventivamente, portando dunque all'attenzione dell'Osservatorio e del MIUR una unica proposta di accreditamento di Scuola che avrà una rete formativa che coinvolgerà tutti gli Atenei raggruppati nell'accordo finalizzato all'attivazione della singola Scuola (Scuola che, in ogni caso, avrà come sede amministrativa la sede presso cui la Scuola è attivata, così come espressamente recita il ridetto co. 7 detl'art.3 del D.M. n.68/2015)”.
Detto paragrafo chiarisce che l’accordo di collaborazione istituisce e attiva comunque una “Unica Scuola”, che, ai sensi del suddetto art.3, co. 7, del D.I. n.68/2015, è costituita dall’insieme delle risorse finanzia-rie, strutturali e di personale docente delle università in collaborazione nel rispetto e in attuazione della ratio sopra indicata.
In altri termini, dal combinato delle suddette disposizioni regolamentari e della nota ministeriale esplicativa si deduce che la collaborazione non può attuarsi se non condividendo e mettendo a disposizione reciproca le risorse di ogni Università ai fini del sostentamento della Scuola.
Allo stesso Osservatorio, peraltro, è demandato, ai fini dell’accreditamento, valutare la Scuola così istituita come “Unica Scuola”
In definitiva, la ratio in questione trova esplicita attuazione anche nella previsione di un unico corpo docente, costituito dall’insieme dei docenti del settore scientifico disciplinare della università firmatarie dell’accordo di collaborazione.
È rimesso all’impianto regolamentare degli accordi di collaborazione disciplinare il funzionamento e le modalità operative e decisionali della SdS, nel rispetto della normativa applicabile in merito.
3.Proroga scadenza inserimento convenzioni Banca Dati
Con riferimento alla nota prot. n. 36160 inviata in data 22 dicembre 2017 da codesta Direzione relativa all’inserimento nella Banca Dati delle convenzioni con le strutture sanitarie per il consolidamento della rete formativa delle scuole di specializzazione accreditate ai sensi del D.I. 402 del 13 giugno 2017, si richiede,  in considerazione del gran numero delle stesse, della pluralità dei soggetti coinvolti nella stipula e della necessità di produrre corposa documentazione amministrativa a supporto, una proroga della scadenza, ad oggi fissata al 25 marzo 2018.
Si segnala che per un certo lasso di tempo, a cavallo delle passate elezioni politiche, l’attività amministrativa in ambito regionale e delle strutture sanitarie ha subito un inevitabile rallentamento.
Si registra inoltre una notevole difficoltà da parte delle U.O.C. a redigere gli allegati contenenti gli standard specifici previsti dalla norma.
Tutto quanto sopra valutato, in considerazione delle imminenti festività pasquali, si richiede di valutare l’opportunità di prorogare la scadenza a data non antecedente il 30 aprile 2018.


Varie, eventuali e sopraggiunte - Su proposta del Rettore Zara, l’Assemblea delibera di inviare al MIUR le seguenti osservazioni con riguardo alle criticità relative all’acquisizione dei 24 CFU:
Cogliendo l’auspicio manifestato da questo Ministero con la nota prot. 3675 in data 7/02/2018, di un maggiore coordinamento tra le Istituzioni universitarie interessate all’erogazione dei percorsi formativi per l’acquisizione dei 24 CFU e delle connesse attività, la CRUI ha effettuato un’analisi sullo stato dell’arte dei percorsi avviati.
Da tale approfondimento è emerso che sugli Atenei grava un considerevole sforzo organizzativo e didattico per l’erogazione di questi percorsi formativi e per le attività di riconoscimento dei crediti già acquisiti, a fronte di un’esiguità delle risorse disponibili e delle numerosissime richieste degli utenti interessati al prossimo concorso ordinario per l’accesso al FIT; il tutto reso ancora più difficile da un contesto normativo ancora transitorio.
La CRUI esprime, infatti, la preoccupazione di una puntuale ed omogenea applicazione della normativa attualmente vigente e l’incertezza nel reiterare una nuova edizione dei predetti percorsi formativi in tale quadro normativo transitorio. In proposito, ravvisa la necessità di acquisire chiarimenti e riscontri in merito ai seguenti punti:
-è indispensabile conoscere la tempistica per l’avvio del concorso ordinario per l’accesso al FIT al fine di rilasciare in tempo utile le certificazioni finali e le dichiarazioni, di cui, rispettivamente al comma 5 e al comma 7 dell’art. 3 del D.M. 616/2017;
-è importante l’avvio delle attività della Conferenza Nazionale per la formazione iniziale e l’accesso alla professione docente di cui all’art. 14 del d.Lgs. 59/2017, con particolare riguardo all’organizzazione, funzionamento e programmi dei percorsi FIT e proposizione degli ordinamenti didattici dei corsi di specializzazione;
-è auspicabile l’adozione di misure atte a garantire condizioni di sostenibilità, salvaguardando così la qualità dei percorsi formativi e non costringendo gli Atenei ad operare con procedure emergenziali, sia in termini di strutture che di risorse disponibili. Ciò, anche, in considera-zione dell’attivazione di un prossimo ciclo del percorso contestualmente all’erogazione di CFU curriculari nei corsi di laurea e di laurea magistrale riconoscibili ai fini del D.M. 616/2017
”.

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Resoconto del 22 febbraio 2018

Dopo l’approvazione all’unanimità del verbale della seduta precedente, il Presidente passa alle comunicazioni, riferendo che la Giunta ha eletto quali Vice-Presidenti della CRUI i Rettori Lucio d’Alessandro ed Eugenio Gaudio, ai quali l’Assemblea formula calorose congratulazioni.
Il Presidente comunica altresì che la Giunta ha delegato il Rettore Carpinelli ad occuparsi delle attività della Commissione CRUI per la Cooperazione allo sviluppo, tenuto conto dei molteplici impegni già assunti dal Rettore Rugge quale delegato per l’internazionalizzazione.
Il Presidente comunica infine che la Giunta ha valutato positivamente la proposta di costituire presso la CRUI un Coordinamento dei delegati per i Poli Universitari Penitenziari, delegando ad occuparsene il Prof. Franco Prina dell’Università di Torino.

Situazione legislativa e provvedimenti in corso - Il Presidente riferisce che sono in fase di pubblicazione il Decreto Ministeriale relativo ai criteri e modalità per la ripartizione delle risorse e l’attribuzione dell’importo una tantum ai professori e ai ricercatori di ruolo previsto dall’articolo 1, comma 629, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (a titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011- 2015) e il Decreto Ministeriale riguardante il piano straordinario 2018 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010.

Intervento dell’On. Valeria Fedeli, Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Interviene alla seduta l’On. Valeria Fedeli, Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che si sofferma sulle principali tematiche attinenti al sistema universitario italiano, con particolare riguardo agli interventi posti in essere dal suo Dicastero.


Varie, eventuali e sopraggiunte - In relazione alla comunicazione inviata da CERTIPASS a CRUI, MIUR e università italiane riguardante il tema delle certificazioni, l’Assemblea approva la seguente risposta:

Con riferimento ai contenuti della Vostra missiva di cui in oggetto, si sottolinea come la competenza a riconoscere CFU spetta esclusiva-mente alle Università ai sensi dell’art. 5 comma 7 del DM 270/04 secondo criteri determinati dalle Università stesse. Quindi non esiste alcun automatismo, né alcun riconoscimento ex ante.

Per quanto riguarda la CRUI, essa non può attestare la qualità di quanto proposto da enti o società. Un eventuale accreditamento spetta al MIUR sulla base di quanto proposto dall’ANVUR.
Pertanto, la Vostra richiesta rivolta direttamente ai Rettori per cui “an-che la certificazione informatica EIPASS (European Informatics Passport) sia riconosciuta, nell’Ateneo da Lei retto, come titolo valido per il rilascio di CFU e/o per l’esonero dall’esame di informatica” non è, in generale, coerente con le politiche di riconoscimento dei CFU. Nessuna certificazione informatica consente l’acquisizione automatica di CFU, né l’esonero completo da un esame di accertamento.

Va sottolineato, inoltre, che riconoscere certificazioni esterne non significa obbligare lo studente a procurarsele (“sono obbligati ad acqui-stare anche la certificazione ECDL”). Lo studente universitario non in possesso di certificazione esterna accede gratuitamente ai corsi e/o materiale didattico e sostiene i relativi esami presso il proprio ateneo. In ogni caso, il riconoscimento di CFU (non solo per le competenze informatiche) è subordinato al soddisfacimento di obiettivi formativi e di garanzie in merito alle modalità di accertamento delle conoscenze e competenze acquisite, stabilite dai corsi di studio in base alle specificità di ciascuno di essi.

Per quanto riguarda le competenze informatiche di base, coerente-mente con la nota dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, prot. 0034763 del 22/5/2009, il sistema universitario nazionale mira ad evitare “un livellamento e un’equiparazione, di fatto non motivati, tra tutte le certificazioni informatiche esistenti nel mercato”.

In generale, i criteri per il riconoscimento si basano sul syllabus e sulle modalità di aggiornamento di esso in ragione dell’evoluzione tecnologica, nonché sulle modalità di accertamento (incluse sedi di esame qualificate, identificazione dei candidati e adeguata sorveglianza). È inoltre ritenuta importante l’attestazione, da parte di un soggetto terzo neutrale, della competenza, dell’indipendenza e dell’imparzialità degli organismi di certificazione che le università riconoscono. Tale soggetto In Italia è Accredia, l’Ente Unico nazionale di accreditamento.
In conclusione, non si ritiene praticabile una valutazione a priori delle certificazioni presenti sul mercato né in ambito CRUI né nell’ambito di ogni singolo ateneo in quanto, come detto, i requisiti sono specifici di ogni singolo corso di studio
”.
 

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