ITALIA E FRANCIA INSIEME PER RAFFORZARE LA COLLABORAZIONE ACCADEMICA

Resoconto del 22 febbraio 2017

Dopo l’approvazione all’unanimità del verbale della seduta precedente, il Presidente passa alle comunicazioni, informando che la presentazione del libro “Idee di Università e strategie degli Atenei italiani” si terrà giovedì 23 marzo alle ore 14.30, al termine della seduta dell’Assemblea della CRUI.

Situazione legislativa e provvedimenti in corso - In riferimento al decreto ministeriale del 12 dicembre 2016, n. 987, relativo alla autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica delle università, il Presidente comunica che il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2017 n. 60 ha provveduto ad apportare alcune modifiche ai requisiti di accredita-mento ai corsi universitari, così come richiesto dalla CRUI nell’Assemblea dello scorso 19 gennaio.

Nuovo percorso per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria ai sensi della Legge 107/2015 (Legge sulla “Buona Scuola”) - Dopo ampia ed approfondita discussione l’Assemblea approva il seguente documento predisposto dal Rettore Zara:

“Osservazioni CRUI sullo schema di decreto legislativo n. 377
Premessa
Il nuovo percorso per la formazione degli insegnanti diverrà, a regime, l’unico modo per accedere all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. Ciò permetterà, nelle intenzioni del legislatore, di superare l’attuale meccanismo di formazione degli insegnanti che ha determinato nel corso degli anni un eccesso di abilitati senza posto e quindi lunghi precariati pre-ruolo. Il nuovo percorso di formazione degli insegnanti prevede un meccanismo di “concorso-corso” che consentirà, soltanto a chi supera il concorso, di essere formato per la professione dell’insegnante tramite un contratto a tempo determinato di durata triennale e mediante l’assegnazione ad una rete di scuole. Il numero di posti del “concorso-corso” sarà stabilito dal Ministero in relazione ai fabbisogni di docenti nella scuola secondaria superiore. Sarà quindi a breve superato l’attuale meccanismo delle abilitazioni all’insegnamento ottenute mediante i TFA (Tirocini Formativi Attivi, di tipo transitorio, attualmente vigenti). In ordine logico e crono-logico sono indicate di seguito le tappe fondamentali per la formazione dei futuri insegnanti, facendo anche cenno ad alcuni aspetti problematici, la cui risoluzione è indispensabile prima dell’avvio effettivo dei percorsi.

1) Conseguimento della laurea e della laurea magistrale 

Tutti i futuri insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado dovranno conseguire una laurea (I livello) seguita da una laurea magistrale (II livello) in una delle classi di laurea e di laurea magistrale attualmente vigenti (DDMM del 16-03-2007). Non sono quindi previsti percorsi curriculari specifici per la formazione dei futuri insegnanti (differentemente da quanto previsto dal DM 249/2010) e ciò al fine di evi-tare percorsi universitari specialistici, spendibili soltanto nell’ambito dell’insegnamento. La laurea e la laurea magistrale dovranno, però, essere coerenti con le classi disciplinari di insegnamento previste dal decreto di riordino delle classi di concorso (DPR 19/2016). Sebbene tale decreto abbia appena riordinato e razionalizzato il sistema delle classi concorsuali, e il DM 93/2016 abbia definito gli ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all’insegnamento, sono necessarie ed urgenti varie modifiche e/o correzioni al fine di superare le incongruenze rilevate da più parti.

2) Integrazione della formazione curriculare con 24 CFU specifici

Il laureato magistrale per poter partecipare al concorso-corso deve possedere 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche. Questo al duplice fine di integrare, da un lato, la specifica preparazione curricula-re posseduta con aspetti riguardanti le scienze dell’educazione e, dall’altro, per consentire allo stesso formando, prima della prova concorsuale, di verificare la predisposizione all’insegnamento. I 24 CFU possono essere acquisiti o come crediti curriculari (e quindi sia durante il percorso formativo di I livello che in quello di II livello) o come crediti aggiuntivi durante o dopo il percorso di laurea e di laurea magistrale. Appare evidente che l’acquisizione curriculare di questi crediti è più facile in determinate aree, come quella umanistica, mentre risulta più difficile in altre aree disciplinari. Una riflessione accurata deve essere quindi svolta su questi aspetti al fine di non penalizzare eccessivamente alcuni laureati magistrali costringendoli ad acquisire, dopo il conseguimento del titolo, crediti aggiuntivi (e a pagamento). Per quanto possibile, mediante una concertazione da effettuarsi a livello di Ateneo, bisognerebbe favorire l’acquisizione di questi CFU durante il percorso curriculare, magari nell’ambito delle attività ad autonoma scelta da par-te degli studenti. Un altro aspetto meritevole di considerazione è la natura di questi 24 CFU: pur essendo assodato che la L. 107/2015 e lo schema di decreto legislativo 377 prevedano una loro acquisizione nell’ambito delle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle con-cernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, è da riflettere sul fatto che essi debbano riguardare soltanto i SSD M-PED, M-PSI, M-DEA oppure anche le didattiche disciplinari. Infine, appaiono importanti anche l’organizzazione e l’erogazione di queste attività formative, sia-no esse curriculari o extra-curriculari: sarebbe, infatti, preferibile un’organizzazione di Ateneo che consenta di razionalizzare e offrire in maniera coordinata tali attività a tutti coloro che ne abbiano necessità per integrare i percorsi curriculari, in questo modo rispondendo meglio alle esigenze di efficienza/efficacia a livello istituzionale.

3) Corso di specializzazione nel primo anno del contratto triennale

Una volta che il laureato magistrale, in possesso di tutti i requisiti curriculari richiesti, superi il concorso, dovrà seguire un corso di specializzazione universitario, di durata annuale, per approfondire la propria preparazione professionale teorico-pratica nelle didattiche disciplinari afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, nella pedagogia, nella psicologia e nelle normative scolastiche. L’esame finale di questo corso di specializzazione permette il conseguimento del diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario. L’obiettivo formativo generale dovrebbe consistere nella progettazione, sia con i 24 CFU pre-concorso che con il corso di specializzazione e/o con l’intero con-tratto triennale post-concorso, di un unico percorso verticale coerente ed organico per qualificare professionalmente i futuri insegnanti. Tale percorso deve assicurare l’acquisizione di competenze che caratterizzino in maniera complessiva il profilo professionale dell’insegnante in funzione delle specifiche esigenze del sistema scolastico. A questo fine, il corso di specializzazione di durata annuale includerà 60 CFU da ripartire tra le didattiche disciplinari, le attività formative nel settore del-le scienze dell’educazione, le attività di tirocinio diretto e indiretto, e il tutto con un taglio integrato di natura teorico-laboratoriale, teso alla maturazione progressiva di competenze pedagogico-didattico-relazionali. Una riflessione deve essere condotta anche sull’opportunità di prevedere discipline comunque importanti per un’adeguata formazione del profilo professionale del futuro insegnante, tra cui quelle riguardanti le ICT e la neurofisiologia. Complessiva-mente, in questo percorso verticale, integrato e coerente, deve essere attentamente bilanciato il rapporto tra le didattiche disciplinari e le discipline delle scienze dell’educazione, anche assicurando opportuni meccanismi di controllo di detto bilanciamento. 

4) Attività previste nei successivi due anni di contratto a tempo determinato

Nei successivi due anni di contratto il futuro insegnante completerà la sua preparazione professionale con tirocini formativi e ulteriori attività, tra cui 15 CFU in ambiti formativi collegati a innovazione e sperimenta-zione didattica, assumendo progressivamente autonome funzioni di docenza e sostituendo, ove necessario e appropriato, i docenti di ruolo assenti. Infatti, nel secondo e terzo anno di contratto la preparazione professionale del futuro insegnante continuerà sulla base di un’ulteriore collaborazione tra mondo universitario e scolastico. Al ter-mine del triennio il futuro insegnante sarà sottoposto a valutazione e, in caso positivo, il contratto sarà trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato. Il tirocinio svolto dal futuro insegnante si disco-sta dalle forme di tirocinio attualmente note (così come si distingue anche dall’apprendistato) in quanto mira specificamente a formare la professionalità docente tramite una stretta interazione Università-Scuola e mediante un approccio metodologico innovativo in cui le conoscenze/competenze disciplinari vengono arricchite e plasmate sulla base delle successive competenze nell’ambito delle didattiche disciplinari e delle scienze dell’educazione non solo teoricamente, ma anche e soprattutto direttamente in aula. A questo scopo, si sottolinea l’importanza di una definizione chiara dei rapporti tra Università e Scuola nell’integrazione dei rispettivi ruoli e funzioni per la preparazione dei futuri insegnanti.

Osservazioni conclusive

L’avvio effettivo del nuovo percorso di formazione iniziale degli insegnanti richiede ancora ulteriori atti normativi che si auspica vengano emanati con rapidità anche al fine di superare l’attuale modello dei TFA (e dei PAS) che ha presentato non poche criticità nei recenti cicli attivati dalle Università. È altresì necessario assicurare adeguate risorse non solo per la copertura dei costi dei contratti triennali a tempo determinato dei futuri insegnanti ma anche per garantire adeguati standard qualitativi ai percorsi formativi che saranno attivati dalle Università. Infine, adeguata attenzione deve essere dedicata, oltre alla formazione iniziale, anche alla formazione continua degli insegnanti già in servizio, che consenta di integrare la loro preparazione, e anche a questo riguardo il sistema universitario può contribuire nell’ambito di una proficua e costruttiva interazione con il sistema scolastico.”

 

Bilancio di previsione CRUI 2017 - Il Segretario Generale illustra il bilancio di previsione CRUI 2017, corredato dalla relazione programmatica, che viene approvato all’unanimità dall’Assemblea

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