Documenti CRUI

Mozione approvata dall’Assemblea CRUI del 17 marzo 2016

La CRUI,

• preso atto dei contenuti del DM 4 febbraio 2015, n.68, recante il Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, ed in particolare l’art.1, comma 3, che prevede che “con successivo provvedimento, da emanarsi entro e non oltre 60 gg, saranno individuate le scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso misto, nonché gli ordinamenti didattici destinati ai soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia”,

• preso atto che il medesimo Decreto reca gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione che consentono l’accesso a laureati magistrali in farmacia e fisica,

• valutato che il DL 30 Dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della Legge 23 Ottobre 1992, n. 421), nel comma 3, articolo 15 del Titolo V, dispone l’obbligatorietà del possesso del titolo di specializzazione anche per i laureati “non medici”, tra i requisiti indispensabili per la partecipazione ai concorsi per i ruoli dirigenziali del Sistema Sanitario Nazionale, nonché per l’accesso al lavoro nelle strutture private accreditate, e che pertanto all’Università compete l’onere di rendere disponibile tale livello di formazione a tutti gli aventi diritto,

• considerato che la Legge n. 401/2000 art. 8, comma 1 prevedeva che “Il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall’articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell’ambito delle risorse già previste”,

• valutato che la Sentenza della Sezione VI del Consiglio di Stato n. 6037 del 17 dicembre 2013 seguita da Giudizio di ottemperanza, ha obbligato le Università del Veneto, Friuli, Emilia Romagna, Marche e Trentino a riaprire i bandi per le scuole di specializzazione, bloccati da oltre cinque anni, per i laureati non medici,

• avuto riguardo al fatto che i bandi per le scuole di specializzazione per i laureati non medici sono ormai bloccati in tutto il Paese da ormai due anni, sia nelle more della emanazione del citato decreto ex art.1 c.3 del D.M. 4 febbraio 2015, n.68, sia in base alla considerazione dei ricorsi presentati da specializzandi che hanno richiesto di vedere riconosciuto il trattamento economico attribuito ai medici per la frequenza dei corsi di specializzazione,

• considerato che i ricorsi presentati da ormai diversi anni non hanno mai avuto conclusione positiva per i ricorrenti, ma anzi i tribunali li hanno sin ad oggi rigettati sulla base della normativa vigente che obbliga a conferire il trattamento economico ai soli laureati in medicina e chirurgia,

• preso atto che per effetto del blocco dei bandi ormai migliaia di laureati magistrali sono stati posti nella condizione di non poter entrare nei percorsi di formazione specialistica, con ciò ledendo un fondamentale diritto costituzionale, di fronte a tale scenario, non può esimersi dall’esprimere la propria più viva preoccupazione per le ricadute gravissime che la situazione che si è determinata sta provocando su migliaia di laureati magistrali che vedono leso un fondamentale diritto alla formazione, nonché sui danni che si stanno determinando per il Servizio Sanitario Nazionale, che vede rarefarsi figure professionali essenziali per l’assistenza e per la ricerca in campo biomedico, per le discipline di patologia e biochimica clinica, genetica umana, microbiologia e virologia, scienze dell’alimentazione, epidemiologia, farmacia, fisica medica, veterinaria, odontoiatria, etc., rendendo prospetticamente impossibile il turn over di figure professionali essenziali per il sistema nel suo complesso;

La CRUI ritiene che tale situazione richieda interventi immediati che prendano atto, nell’attuale fase economica del Paese, dell’impossibilità di procedere al riconoscimento del trattamento di borsa di studio già previsto per i laureati in medicina e chirurgia anche per biologi, chimici, fisici, farmacisti, psicologi, odontoiatri e veterinari, e che pertanto vadano ricercate con massima urgenza soluzioni alternative che prevedano un regime diverso per l’erogazione della formazione specialistica ai laureati diversi da quelli in medicina e chirurgia;

La CRUI considera opportuno ricercare una soluzione che, rimuovendo nella attuale fase la problematica connessa alla rivendicazione, connessa ai citati ricorsi giurisdizionali, di trattamento economico , sia altresì necessario non procedere per almeno cinque anni accademici alla determinazione dei fabbisogni di specializzandi per tali categorie e ciò a seguito del blocco formativo poliennale che ha impedito che migliaia di laureati magistrali potessero concorrere a tale modalità di formazione universitaria;

La CRUI, alla luce di quanto esposto, ritiene necessario richiedere al Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, di procedere, nelle more di un più complessivo riordino della materia in un mutato quadro di risorse economiche, a conseguire l’immediata l’abrogazione dell’art. 8, comma 1, della Legge n. 401/2000, con ciò rimuovendo le cause che sono alla base del blocco dei bandi di formazione specialistica per i laureati magistrali non medici che ne hanno inalienabile diritto, e consentendo l’immediata promulgazione dei bandi stessi, anche superando la determinazione dei fabbisogni formativi prevista dalla medesima norma;

La CRUI infine, avuto riguardo al fatto che i contenziosi posti in essere non hanno prodotto alcun effetto, ma anzi hanno determinato solo sentenze che hanno negato il trattamento economico a fronte del vigente contesto normativo, nelle more dell’attuazione dell’intervento legislativo indicato, ritiene essenziale che si prevenga allo sblocco dell’attuale situazione procedendo, subito dopo la pubblicazione del decreto relativo agli ordinamenti didattici, all’avvio dei bandi di accesso alle scuole secondo le modalità procedurali previgenti ovvero procedendo a concorsi di ammissione per scuola di specialità.

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