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Whistleblower

PARAGRAFO 1: NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»; 
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato»; 
- Delibera ANAC del 9 giugno 2021, n. 469 recante «Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)»; 
- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione; 
- Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (in Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n. 63) recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (Decreto whistleblowing)»; 
- Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 - Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

PARAGRAFO 2: OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE
Oggetto di segnalazione, denuncia e divulgazione pubblica sono informazioni sulle violazioni di specifiche normative nazionali e dell’Unione Europea. L’obiettivo perseguito dal legislatore con la disciplina in esame è quello di incoraggiare segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, al fine di far emergere, e così prevenire e contrastare, fatti illeciti di diversa natura. Vi rientrano anche le comunicazioni ad ANAC delle ritorsioni che coloro che hanno effettuato segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche ritengono di aver subito nel proprio contesto lavorativo. 

Il nuovo d.lgs. n. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato. Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Si pensi, ad esempio, all’occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione. Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili  le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio). Diversamente da quanto previsto nelle precedenti LLGG ANAC n. 469/2021, non sono più ricomprese tra le violazioni segnalabili le irregolarità nella gestione o organizzazione dell’attività. La ratio di fondo, anche in base alle nuove disposizioni, in linea con la l. n. 190/2012, è quella di valorizzare i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. nonché quello della correttezza dell’azione all’interno dei soggetti che operano nell’ambito di un ente pubblico o privato, rafforzando i principi di legalità nonché della libertà di iniziativa economica e di libera concorrenza tutelati ai sensi dell’art. 41 della Cost.

PARAGRAFO 3: LE TUTELE
Un asse portante dell’intera disciplina è rappresentato dal sistema di tutele offerte a colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni, tutele che si estendono anche a soggetti diversi dal segnalante e denunciante che, proprio in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni.
Il sistema di protezione previsto dal d.lgs. n. 24/2023 si compone dei seguenti tipi di tutela:
1. la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
2. la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dall’ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione;
3. le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni;
4. la previsione di misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.

PARAGRAFO 4: INFORMAZIONI
Chi è interessato a presentare una segnalazione deve indicare chiaramente nell’oggetto della segnalazione che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità; l’interessato beneficerà delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione. 

PARAGRAFO 5: ISTITUZIONE CANALI DI SEGNALAZIONE
É consentito effettuare segnalazioni in forma orale oppure in forma scritta, anche con modalità informatiche utilizzando il modulo presente in questa pagina.
La gestione del canale interno è affidata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) della CRUI.

Modulo Whistleblower

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Accesso Civico

L’art. 5 del D. Lgs. n.33 del 14 marzo 2013 ha previsto l’istituzione dell’accesso civico,  quale diritto di “chiunque”, anche non portatore di un interesse qualificato,  di richiedere e ottenere  documenti,  informazioni e  dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.

Modalità di richiesta accesso civico
La richiesta non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza e presentata secondo una delle seguenti modalità, per:
posta elettronica all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Iter amministrativo
Il Responsabile della Trasparenza trasmette la richiesta all’Ufficio di competenza e ne informa il richiedente. L’amministrazione, entro e non oltre trenta giorni, procede alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano gia’ pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Ritardo o mancata risposta Nei casi di ritardo o mancata risposta da parte dell’amministrazione, il richiedente può ricorrere al Presidente dell’Ordine, quale soggetto titolare del potere sostitutivo che verificata la legittimità della richiesta, attiva l’ufficio di competenza a provvedere  alla pubblicazione  omessa o ad integrare quella incompleta  e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Applicabilità dell’accesso civico
L’Accesso civico si applica esclusivamente per la richiesta di informazioni che il D.Lgs. 33/2013 obbliga a rendere note.

Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori
La richiesta di accesso civico generalizzato, disciplinata dagli artt. 5, co.2, 5 bis e 5 ter del D. Lgs. 33/2013, può essere presentata, anche per via telematica secondo le modalità previste dal D.Lgs. 82/2005 – art. 65, mediante invio della richiesta a:
Segreteria CRUI Tel: 06 684411 - via mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure, via posta ordinaria, all’indirizzo: Ufficio di Segreteria – CRUI Piazza Rondanini, 48 - 00186 Roma.

L’ufficio deputato alla gestione dell’accesso civico generalizzato è l’Ufficio di segreteria che provvederà in conformità agli artt. 5, co. 2, 5 bis e 5 ter del D.lgs. 33/2013.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’ente per la riproduzione su supporti materiali.
Il procedimento di accesso civico si conclude nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati; il predetto termine resta sospeso in caso di eventuale opposizione dei controinteressati.

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato.

Avverso la decisione dell’ente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

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Resoconto 24 novembre 2016

Dopo l’approvazione all’unanimità del verbale della seduta precedente, il Presidente passa alle comunicazioni informando che si sono insediati i seguenti nuovi Rettori, ai quali l’Assemblea formula calorose congratulazioni: Prof. Maurizio Tira (Università degli Studi di Brescia), Prof. Francesco Adornato (Università degli Studi di Macerata), Prof. Alberto Carotenuto (Università degli Studi di Napoli Parthenope), Prof. Paolo Maria Mancarella (Università degli studi di Pisa), Prof. Francesco Frati (Università degli Studi di Siena).


Presentazione del Protocollo di intesa tra la CRUI e il Dipartimento delle Informazioni della Sicurezza
Interviene alla seduta il Pref. Alessandro Pansa, Direttore Generale del Dipartimento delle Informazioni della Sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che illustra le linee guida e i contenuti del protocollo di intesa siglato tra la CRUI e il DIS. In particolare viene sottolineato il comune intento di sviluppare e consolidare congiuntamente iniziative di collaborazione, dando avvio alla promozione e realizzazione di progetti concernenti la conoscenza del sistema di informazione per la sicurezza, dei suoi compiti ed obiettivi, e di coordinare lo sviluppo in modo omogeneo ed integrato presso le università di iniziative di studio, approfondimento e ricerca concernenti la sicurezza nazionale.

Tra le principali azioni previste dal protocollo vanno segnalate:

  • l’individuazione di priorità per la formulazione e messa a punto di progetti aventi ad oggetto la conoscenza del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e le tematiche afferenti la sicurezza nazionale;
  • la partecipazione congiunta alla formulazione di proposte di studio e ricerca, da realizzarsi in ambito nazionale ed internazionale;
  • lo sviluppo di interventi congiunti di informazione, formazione professionale e alta formazione;
  • la ricognizione, analisi, impulso, sostegno e opportuno coordinamento delle azioni di collaborazione istituzionale realizzate in ambito locale tra DIS e Università;
  • l’organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari nelle materie di comune interesse;
  • il bando di concorsi nelle materie afferenti la sicurezza nazionale;
  • iniziative concernenti il riconoscimento e la qualificazione degli insegnamenti in materia di sicurezza nazionale presso le università.

Accreditamento delle università nella piattaforma della card del docente scolastico
Intervengono alla seduta il Prof. Marco Mancini e la Dott.ssa Sabrina Bono del MIUR, per fare il punto relativamente all’accreditamento delle università nella piattaforma della card del docente scolastico. In particolare, la legge 107 del 13 luglio 2015, art.1 comma 121 prevede l’istituzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell’importo nominale di euro 500 annui, spendibili per l’acquisto di beni o servizi appartenenti a diverse categorie, quali libri e testi, hardware e software, corsi di laurea, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, ingresso a musei, corsi per l’attività di aggiornamento e qualificazione delle competenze professionali. Al riguardo il MIUR ha provveduto a mettere in campo tutte le azioni utili a realizzare un’applicazione web per la carta predetta.

Attualmente è in corso di perfezionamento il DPCM attuativo della normativa succitata: quindi dal 30 novembre p.v., per l’anno scolastico 2016-2017, i docenti avranno a disposizione l’applicazione web “Carta del Docente”, disponibile all’indirizzo web cartadeldocente.istruzione.it, mediante la quale sarà possibile effettuare acquisti presso i soli esercenti ed enti accreditati a vendere i beni e servizi appartenenti alle categorie previste dalla norma.

Si segnala che tra i servizi acquistabili con la carta docente figurano l’iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, ovvero a corsi post lauream o a master universitari, nonché l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il MIUR. Pertanto, tenuto conto che sulla base di quanto previsto dall’articolo 1 comma 5 della Direttiva di accreditamento degli enti di formazione n.170/2016, le Università e i Consorzi universitari e interuniversitari rappresentano enti qualificati per la formazione del personale docente, si intende rappresentare agli Atenei l’iniziativa in parola che riguarderà una platea di ben 750.000 docenti, che potranno liberamente utilizzare la carta del docente anche per l’acquisto di servizi erogati da codesti Atenei.

Per poter aderire all’iniziativa “Carta del Docente” è necessario che gli Atenei a partire dal 28 novembre si registrino tempestivamente sul sito cartadeldocente.istruzione.it nell’area esercenti, accedendo attraverso le proprie credenziali Fisconline o Entratel di accreditamento ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, confermando le informazioni presenti a sistema e successivamente accettando la normativa di riferimento (art.1, comma 121, L.107/2015) relativa ai beni e ai servizi vendibili ai docenti.

Pertanto, tenuto conto che lo sviluppo professionale continuo dei docenti, come ribadito nel Piano Nazionale per la formazione 2016-2019, rappresenta uno dei pilastri individuati dal MIUR per il miglioramento e l’innovazione del sistema scolastico, si auspica una significativa adesione all’iniziativa da parte delle università.

Proposte di collaborazione tra CRUI e CISIA
Interviene alla seduta il Prof. Andrea Stella, Presidente del CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso), il quale illustra alla Giunta alcune proposte di collaborazione relativamente alla gestione dei test di accesso ai corsi di laurea.

Richiesta di adesione alla CRUI del Gran Sasso Science Institute
L’Assemblea approva all’unanimità la richiesta di adesione alla CRUI, in qualità di socio aggregato, del Gran Sasso Science Institute.

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