Dopo l’approvazione all’unanimità del verbale della seduta precedente, il Presidente introduce i rappresentati della RUS che illustrano attraverso delle slide le Linee Guida - “Lezione zero”.
Il Presidente presenta il Direttore Generale della Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, il Prefetto Bruno Frattasi, che illustra la bozza di accordo da stipulare tra CRUI e ACN.
Il Presidente presenta i rappresentanti di INVIMIT che illustrano all’Assemblea le loro attività rivolte all’Housing Universitario.
Il Presidente saluta il Ministro dell’Università, Sen. Annamaria Bernini, che insieme con il Presidente della SNA, Prof.ssa Paola Severino, illustrano l’accordo CRUI – MUR – SNA per la formazione dei dirigenti universitari. Si procede quindi alla firma dell’accordo.
Comunicazioni, situazione normativa e provvedimenti in corso
- Compensi rettori: il Presidente comunica che è stata definita la decorrenza da agosto 2022 giustificandola con cambiamenti strutturali. Verrà emessa una nota congiunta MEF-MUR alla CRUI che verrà quindi veicolata agli Atenei;
- Protocollo d’intesa con il Ministero della Giustizia per gli studenti titolari di protezione internazionale, rinnovo Anno Accademico 2023/2024;
- Deleghe: Il Presidente comunica all’Assemblea il conferimento delle seguenti deleghe:
- Diritto allo Studio e servizi per gli studenti al Rettore Maurizio Oliviero;
- Bilancio alla Rettrice Laura Ramaciotti, in affiancamento al Rettore Andrei.
Approvazione modifiche allo Statuto per adeguamento alla Legge 240/2010 e s.m.i.
Il Presidente sottopone all’approvazione dell’Assemblea lo Statuto che è stato discusso durante l’Assemblea straordinaria del 22 maggio scorso. L’Assemblea approva seduta stante lo Statuto all’unanimità.
Schema di Decreto Ministeriale relativo ai criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l’anno 2023: richiesta parere
Il Presidente dà la parola al Rettore e Vicepresidente CRUI Paolo Andrei che illustra il parere stilato su richiesta del MUR, e di seguito riportato:
In riferimento alla nota di codesto Ministero del 12/06/2023, prot. n. 7243, relativa all’og-getto, l’Assemblea della CRUI riunita il 22 giugno u.s. ha espresso le seguenti considerazioni.
Si osserva che lo stanziamento complessivo è incrementato, rispetto all’anno precedente, di un ammontare pari a circa 550 milioni di euro, di cui 225 milioni quale incremento per l’anno 2023 relativamente alle finalità di cui all’articolo 1, comma 297, lett. A) della Legge 30.12.2021, n. 234). L’incremento effettivo dello stanziamento per FFO 2023, per quanto attiene quota base, premiale e perequativa, si attesta a circa 245 milioni di euro.
I restanti 80 milioni di euro di incremento dello stanziamento complessivo sono impiegati soprattutto per interventi rivolti agli studenti (art. 9 della bozza di Decreto), che incrementa i fondi in parola di 55 milioni di euro rispetto all’anno precedente: +15 milioni per borse di studio post lauream, +5 milioni per sostegno alla disabilità, 35 milioni volti a potenziare inclusione, servizi psicologici e tirocini non presenti nell’anno precedente. La CRUI apprezza finalità e dimensione di tali interventi, sia pure segnalando la necessità di proseguire in futuro con ulteriori risorse aggiuntive per le finalità descritte, stanti le criticità più volte segnalate.
Pur apprezzando positivamente l’incremento complessivo degli stanziamenti, la CRUI evidenzia, con preoccupazione, che i processi inflazionistici in atto, nonché i correlati incrementi dei co-sti del personale, stanno comportando innalzamenti degli oneri della gestione che, già nel breve termine, rischiano di rendere insostenibile la loro copertura qualora non si incrementi adeguatamente, per tutti gli Atenei, la dotazione di risorse non vincolate nella loro destinazione.
Il tema dell’incremento delle risorse libere e non finalizzate è stato più volte segnalato dalla Conferenza, soprattutto per consentire l’esercizio di una sempre più ampia autonomia programmatoria da parte dei singoli Atenei. Questa esigenza, che peraltro permane, assume una criticità e un’urgenza particolari per effetto di quanto in precedenza evidenziato.
Per quanto riguarda le altre proposte di destinazione di fondi, la CRUI evidenzia quanto segue:
− Le risorse finalizzate al co-finanziamento di chiamate dirette ai sensi della legge 230/2005 (art. 6 dello Schema di Decreto di cui all’oggetto, per complessivi euro 12 milioni) sono nettamente diminuite rispetto a quanto stanziato nell’anno precedente (per il 2022 erano 20 milioni). Nella consapevolezza che tale scelta consegue a un limi-tato ricorso allo stru-mento in questione da parte degli Atenei negli ultimi anni, la CRUI auspica che possano essere identificate altre incisive misure atte a promuovere una proficua azione volta al reclutamento di personale stabilmente impegnato all’estero e disponibile a rientrare nel nostro Paese. In questa direzione, si ritiene che la data ultima per la presentazione delle domande (15 settembre 2023) sia troppo ravvicinata per consentire un’adeguata programmazione da parte delle Università; pertanto, si chiede di posticiparla almeno al 31 ottobre 2023.
− Si osserva, inoltre, che la misura rivolta al ripristino dell’equilibrio di genere mantiene un ammontare complessivo pari a 1 milione di eu-ro. Come già auspicato negli anni passati, pur nell’apprezzamento del significato che tale intervento vuole sostenere, la CRUI chiede nuovamente che lo stanziamento complessivo possa essere significativamente incrementato.
In conclusione, la CRUI esprime parere favorevole sullo Schema di Decreto Ministeriale recante i criteri per il riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università (FFO) per l’anno 2023., chiedendo al contempo che possa essere avviato con tempestività un confronto sulle criticità gestionali connesse agli incrementi dei costi do-vuti all’inflazione – in particole per quanto attiene al personale – e al-le correlate misure tese a contrastarne gli effetti nel prossimo futuro (ad esempio, attraverso un graduale incremento della quota di risorse non vincolate).
L’Assemblea approva il parere all’unanimità.
Bozza di Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avente ad oggetto la definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale degli insegnanti per la scuola secondaria di primo e secondo grado
Il Presidente dà la parola al Rettore Fiorucci – delegato per la Commissione Formazione Insegnanti della CRUI - il parere stilato in seguito alla richiesta del MUR e di seguito riportato:
Con riferimento a quanto in oggetto la CRUI esprime apprezzamento circa il fatto che finalmente sembra essere prossima la pubblicazione del DPCM sulla formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado che vede coinvolte le Università italiane. La CRUI sottolinea come si tratti di un’occasione storica per il sistema formativo italiano e, per offrire un contributo costruttivo finalizzato al miglioramento di quanto previsto dal DPCM, osserva quanto segue.
Per rendere praticabili e sostenibili i percorsi formativi sarebbe necessario intervenire sull’art. 4 (Requisiti e procedura di accredita-mento dei percorsi di formazione iniziale) semplificando quanto pre-visto al comma 4. In particolare, il comma 4 e) prevede come requisito “l’indicazione dei docenti del percorso formativo, con compiti di in-segnamento e tutoraggio, di cui due docenti di ruolo o a tempo de-terminato presso l’istituzione della formazione superiore che ha individuato il Centro, i quali sono individualmente responsabili di almeno sei CFU o CFA riservati alla didattica frontale ovvero laboratoriale del percorso formativo. Nel caso di Centri di cui al comma 5, l’indicazione dei docenti responsabili degli insegnamenti si basa sull’offerta formativa attiva presso ciascuna sede e delle competenze culturali generali, disciplinari e professionali previste dal percorso di formazione”. Non essendo previsti blocchi di insegnamenti da 6 cre-diti ma aree di insegnamento multisettoriali sarebbe necessario eli-minare tale vincolo indicando semplicemente “responsabili di credi-ti...” altrimenti non sarà possibile dar seguito a questa indicazione. Inoltre, sarebbe opportuno prevedere che almeno uno dei due docenti appartenga agli insegnamenti delle aree “comuni” a tutte le classi di concorso (per esempio all’area delle scienze dell’educazione).
I tempi del processo di accreditamento previsti nei commi dal 5 al 9 fanno immaginare una tempistica allo stato attuale ingestibile se la previsione è quella di attivare i percorsi nel prossimo anno accademico.
In ogni caso i tempi di conclusione previsti dall’art. 13 commi 1 e 2, rispettivamente 31 maggio 2024 e 28 febbraio 2024 sembrano davvero troppo vicini considerando che siamo al 22 giugno, il DPCM de-ve essere pubblicato, l’ANVUR deve realizzare le necessarie linee guida che il Ministero deve acquisire, e tutti gli Atenei dovranno deliberare nei propri organi, chiedere l’accreditamento, ecc. Non si ha ancora contezza, inoltre, del fabbisogno che il Ministero dovrebbe comunicare, a regime, ogni anno a febbraio. Tali termini andrebbero posticipati pena l’impraticabilità del percorso.
Con riferimento all’art. 7 (Contenuti e strutturazione dell’offerta formativa) il comma 3 che per ogni CFU o CFA di Tirocinio si debbano considerare 12 ore. Soprattutto nel caso del Tirocinio diretto, il nume-ro di ore appare decisamente inadeguato e sottodimensionato rispetto ad un serio percorso formativo. Il Tirocinio, infatti, rappresenta una parte qualificante della formazione docente. Si fa presente che nei percorsi di formazione per insegnanti specializzati (“Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado”) 1 credito di Tirocinio corrisponde a 25 ore. Sarebbe opportuno quindi un incremento. Si ricorda, inoltre, che il CFU/CFA si compone di 25 ore di lavoro: non si comprende come possano essere integrate le ore mancanti nel caso del tirocinio con un monte ore così basso per singolo CFU.
Sempre con riferimento all’articolo7, il comma 6 recita che: “I Centri stabiliscono i contenuti dei trenta CFU o CFA da acquisire ai sensi dell’articolo 2-ter, comma 4, sulla base della corrispondenza rilevata tra le competenze maturate dallo studente con i CFU o CFA acquisiti e le sue esperienze non formali e informali e le competenze definite nel Profilo di cui all’allegato A”. Il riferimento alle esperienze non for-mali e informali rischia di generare enormi disparità e disomogeneità nei comportamenti dei diversi Atenei e andrebbe perciò eliminato.
Sempre nell’articolo 7 comma 8 si dice che: “Per l’accesso alla prova finale dei percorsi di formazione iniziale, ai sensi dall’articolo 2, comma 2, del Decreto legislativo, è necessaria una percentuale mi-nima di presenza alle attività formative pari al 60 per cento”. Si regi-stra una significativa riduzione dell’obbligo di frequenza originaria-mente previsto nell’80% per il Tirocinio e per il 70 % per le altre attivi-tà formative. Una percentuale del 70% per tutte le attività sarebbe più adeguata e, in ogni caso, andrebbe specificato che “è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari alme-no al 60 per cento per ciascun ambito di attività formative compreso il Tirocinio”.
Con riferimento all’art. 13 comma 6 si esprimono perplessità circa le quote riservate chiedendo di definire meglio questo aspetto. Sarà molto difficile poter selezionare gli ingressi. Come già ricordato, oc-corre considerare che secondo il comma 3 dell’articolo 6 il MIM do-vrebbe comunicare il fabbisogno di personale individuato al MUR. Per la fase transitoria come ci si regolerà?
Sarebbe molto importante anzi necessario avere indicazioni molto chiare circa i criteri di accesso ai percorsi qualora il numero degli aspiranti eccedesse il livello sostenibile individuato dagli Atenei. Sarebbe auspicabile individuare criteri oggettivi per l’individuazione dei partecipanti per evitare procedure concorsuali molto lunghe, macchinose e complesse.
Con riferimento all’Allegato B punto B) dove si dice:
“In ogni caso, il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a 12 nel caso delle attività formative relative alle scienze dell’educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative relative alle competenze psico-socio antropologiche e a quelle linguisti-che e digitali considerate nel loro complesso” andrebbero aggiunte anche le “Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica”.