Milano Bicocca

Super User

Super User

Whistleblower

PARAGRAFO 1: NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»; 
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato»; 
- Delibera ANAC del 9 giugno 2021, n. 469 recante «Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)»; 
- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione; 
- Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (in Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n. 63) recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (Decreto whistleblowing)»; 
- Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 - Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

PARAGRAFO 2: OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE
Oggetto di segnalazione, denuncia e divulgazione pubblica sono informazioni sulle violazioni di specifiche normative nazionali e dell’Unione Europea. L’obiettivo perseguito dal legislatore con la disciplina in esame è quello di incoraggiare segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, al fine di far emergere, e così prevenire e contrastare, fatti illeciti di diversa natura. Vi rientrano anche le comunicazioni ad ANAC delle ritorsioni che coloro che hanno effettuato segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche ritengono di aver subito nel proprio contesto lavorativo. 

Il nuovo d.lgs. n. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato. Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Si pensi, ad esempio, all’occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione. Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili  le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio). Diversamente da quanto previsto nelle precedenti LLGG ANAC n. 469/2021, non sono più ricomprese tra le violazioni segnalabili le irregolarità nella gestione o organizzazione dell’attività. La ratio di fondo, anche in base alle nuove disposizioni, in linea con la l. n. 190/2012, è quella di valorizzare i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. nonché quello della correttezza dell’azione all’interno dei soggetti che operano nell’ambito di un ente pubblico o privato, rafforzando i principi di legalità nonché della libertà di iniziativa economica e di libera concorrenza tutelati ai sensi dell’art. 41 della Cost.

PARAGRAFO 3: LE TUTELE
Un asse portante dell’intera disciplina è rappresentato dal sistema di tutele offerte a colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni, tutele che si estendono anche a soggetti diversi dal segnalante e denunciante che, proprio in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni.
Il sistema di protezione previsto dal d.lgs. n. 24/2023 si compone dei seguenti tipi di tutela:
1. la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
2. la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dall’ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione;
3. le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni;
4. la previsione di misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.

PARAGRAFO 4: INFORMAZIONI
Chi è interessato a presentare una segnalazione deve indicare chiaramente nell’oggetto della segnalazione che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità; l’interessato beneficerà delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione. 

PARAGRAFO 5: ISTITUZIONE CANALI DI SEGNALAZIONE
É consentito effettuare segnalazioni in forma orale oppure in forma scritta, anche con modalità informatiche utilizzando il modulo presente in questa pagina.
La gestione del canale interno è affidata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) della CRUI.

Modulo Whistleblower

Read more...

Accesso Civico

L’art. 5 del D. Lgs. n.33 del 14 marzo 2013 ha previsto l’istituzione dell’accesso civico,  quale diritto di “chiunque”, anche non portatore di un interesse qualificato,  di richiedere e ottenere  documenti,  informazioni e  dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.

Modalità di richiesta accesso civico
La richiesta non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza e presentata secondo una delle seguenti modalità, per:
posta elettronica all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Iter amministrativo
Il Responsabile della Trasparenza trasmette la richiesta all’Ufficio di competenza e ne informa il richiedente. L’amministrazione, entro e non oltre trenta giorni, procede alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano gia’ pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Ritardo o mancata risposta Nei casi di ritardo o mancata risposta da parte dell’amministrazione, il richiedente può ricorrere al Presidente dell’Ordine, quale soggetto titolare del potere sostitutivo che verificata la legittimità della richiesta, attiva l’ufficio di competenza a provvedere  alla pubblicazione  omessa o ad integrare quella incompleta  e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Applicabilità dell’accesso civico
L’Accesso civico si applica esclusivamente per la richiesta di informazioni che il D.Lgs. 33/2013 obbliga a rendere note.

Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori
La richiesta di accesso civico generalizzato, disciplinata dagli artt. 5, co.2, 5 bis e 5 ter del D. Lgs. 33/2013, può essere presentata, anche per via telematica secondo le modalità previste dal D.Lgs. 82/2005 – art. 65, mediante invio della richiesta a:
Segreteria CRUI Tel: 06 684411 - via mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure, via posta ordinaria, all’indirizzo: Ufficio di Segreteria – CRUI Piazza Rondanini, 48 - 00186 Roma.

L’ufficio deputato alla gestione dell’accesso civico generalizzato è l’Ufficio di segreteria che provvederà in conformità agli artt. 5, co. 2, 5 bis e 5 ter del D.lgs. 33/2013.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’ente per la riproduzione su supporti materiali.
Il procedimento di accesso civico si conclude nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati; il predetto termine resta sospeso in caso di eventuale opposizione dei controinteressati.

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato.

Avverso la decisione dell’ente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Log in